(in Persona e tutele giuridiche, a cura di G. Comandé, Giappichelli, 2003, pag. 7 e ss)
FRANCESCO DI CIOMMO
Sommario: 1. – Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica. 2. – Media e diritti della personalità. 3. – Internet e la rivoluzione digitale: dalla «società dell’informazione», ad una «società di informazioni». 4. – La libertà di espressione, movimento e associazione sulle reti telematiche. Brevi considerazioni sulla legge n. 62 del 2001. 5. – La riservatezza individuale on-line e la privacy sui dati personali. 6. – La direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 7. – Nome, pseudonimo, diritto morale d’autore, reputazione, onore e immagine in Internet e sulle reti di telefonia mobile. 8. – Le identità dell’internauta tra tutela virtuale della personalità “reale” e tutela reale della personalità “virtuale”.
1. – Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica.
Per molti secoli, il sistema di regole giuridiche che presidiava i rapporti tra consociati è stato sostanzialmente avvertito come un’entità estranea al divenire del tempo ed ai mutamenti sociali, arroccato com’era tra le teorie proclamate dai fautori del diritto naturale e, soprattutto, tra le solide certezze del diritto romano, prodigiosamente sopravvissuto alla caduta rovinosa delle istituzioni che lo avevano fondato e della civiltà di cui rappresentava uno dei massimi prodotti. Fu solo a partire dal XIX secolo che, sotto l’influenza dell’evoluzionismo scientifico ed alla luce delle importanti novità legislative che si andavano registrando in quell’epoca di grandi cambiamenti sociali, cominciò a diffondersi l’idea della mutevolezza del diritto .
Oggi, la moderna sociologia giuridica – pur non negando, soprattutto nelle tesi sostenute da alcune scuole di pensiero, l’esistenza di un elemento naturale e costante del diritto – trova nell’evoluzionismo uno dei suoi principali postulati . A tale diffusa consapevolezza si è giunti quando, nei paesi più evoluti – a causa della rivoluzione industriale in corso – la collettività sentì il bisogno di riorganizzarsi stravolgendo, così, in pochi decenni l’assetto sociale che, sostanzialmente immutato, aveva retto per svariati secoli. La riorganizzazione in parola modificò radicalmente, ed inesorabilmente, il modo di vivere dell’uomo occidentale, sicché essa finì, e non poteva essere altrimenti, per coinvolgere anche il mondo del diritto.
Il trasferimento di milioni di persone dalla buie ed isolate campagne alle popolose città – dove le possibilità di trovare lavoro nei neonati impianti industriali si moltiplicavano rapidamente – da un lato, segnava la fine di un’economia basata principalmente sull’agricoltura a favore di un sistema produttivo di tipo industriale; dall’altro, rappresentava il seme di una rivoluzione culturale di proporzioni, all’epoca, inimmaginabili. L’abbandono di massa delle campagne, favorito anche dalla c.d. rivoluzione dei trasporti , costituì la fine di un mondo tradizionalmente basato su, più o meno, ristretti nuclei familiari, in cui le possibilità di conoscere, di relazionarsi con estranei, di informarsi, di studiare, erano scarsissime. La sistemazione nelle città, che divennero rapidamente più grandi e più accoglienti, segnò l’inizio di una nuova era. L’uomo, anche il semplice operaio, cominciò a frequentare posti affollati, ad affrontare situazioni nuove ed a relazionarsi, sempre più spesso, con altri uomini. Da ciò, il bisogno di comunicare meglio e di sapere di più. Nacquero le prime scuole aperte al popolo ed ai figli degli operai. Anche le classi sociali meno agiate ebbero così accesso alla cultura, per lo meno a quella essenziale. L’informazione, prima attraverso la stampa, poi anche per mezzo della radio, cominciò a diffondersi anche tra gli strati sociali più bassi e l’uomo, più in generale, iniziò ad occuparsi anche di cose non strettamente necessarie alla sua sopravvivenza biologica .
E’ in queste circostanze storiche che, come meglio si vedrà nel corso del secondo paragrafo, vanno rintracciate le origini dei diritti della personalità, intesi in senso moderno, e ciò in quanto tali situazioni giuridiche protette presuppongono una socialità allargata e si giustificano in ragione della dimensione relazionale dell’uomo .
L’accelerazione dell’evoluzione scientifica e tecnologica degli ultimi decenni ha determinato nell’uomo, nel suo modo di agire, di pensare, di lavorare, ecc., cambiamenti, soltanto in apparenza, meno importanti di quelli che si svilupparono in seguito alla rivoluzione industriale. Lo sviluppo delle tecnologie più recenti, prima informatiche e poi telematiche, ha determinato, sul finire del secondo millennio, addirittura la nascita di dimensioni nuove – che possono essere definite virtuali, ma solo nell’accezione di cui si dirà più avanti – in cui l’agire dell’uomo assume fattezze affatto originali . Tutto ciò incide direttamente e significativamente sulla morfologia delle relazioni umane e, di conseguenza, sull’esistenza stessa, la rilevanza e le modalità di tutela dei diritti della personalità .
2. – Media e diritti della personalità.
Con la locuzione “diritti della personalità”, tradizionalmente, ci si riferisce a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento – la cui elaborazione concettuale si deve alla pandettistica tedesca dell’Ottocento (circostanza cronologica non casuale, in considerazione di quanto evidenziato nel precedente paragrafo) – relative ad attributi essenziali della personalità di un soggetto giuridico, non aventi carattere immediatamente patrimoniale, inalienabili e imprescrittibili .
I diritti della personalità che il nostro codice civile del 1942 prende espressamente in considerazione riguardano l’integrità fisica (art. 5), il nome (artt. 6-9), l’immagine (art. 10), l’onore e la reputazione nell’ambito di attività commerciali (art. 2598). Altre situazioni giuridiche protette, che si fanno rientrare nell’alveo dei diritti in parola, sono disciplinate dal codice penale o da alcune leggi speciali . E’ il caso del diritto morale d’autore (artt. 20-24, 81 e 142, legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore), nonché – ma l’affermazione di tali diritti è di gran lunga più recente – della riservatezza e della privacy sui propri dati personali (art. 8 Convenzione europea del diritti dell’uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1985; artt. 615bis, 61bis, e 620 c.p.; e legge n. 675 del 1996). Inoltre, tanto il nome, quanto l’immagine, l’onore e la reputazione sono tutelati sia dal codice civile, sia da altre leggi. In particolare, per il nome viene in rilievo l’art. 21 della legge n. 929 del 1942, c.d. legge marchi; per l’immagine gli artt. 96 e 97 della già citata legge sul diritto d’autore, e per l’onore e la reputazione gli artt. 20 e 96 di quest’ultima normativa, e l’art. 21 della legge marchi.
L’elencazione dei diritti della personalità fornita dal codice del 1942 era piuttosto esigua. Essa dà conto di una società in cui, almeno in Europa, l’uomo non sentiva ancora in pericolo la riservatezza sui suoi dati personali, la sua identità, la sua intimità . I professionisti dell’informazione dell’epoca non si occupavano di indagare sistematicamente la vita privata dei personaggi più o meno noti e la curiosità del pubblico non era stata ancora a ciò educata, per cui risultava tutt’altro che morbosa. Inoltre, non esistevano, all’epoca, strumenti realmente efficienti per raccogliere informazioni riguardanti un soggetto che voleva tenerle riservate, sicché risultava ancora possibile tutelare in punto di fatto la propria sfera privata dall’eventuale curiosità altrui.
In definitiva, sino a quel tempo, il consociato sentiva, tutt’al più, il bisogno di vedere tutelata la propria «reputazione» dall’eventuale affermazione di falsità sul suo conto, ovvero di evitare che il suo «nome» o il suo «ritratto» diventassero, senza ragione, di pubblico dominio , ma non anche di difendere la sua vita privata e la sua identità dall’intromissione di soggetti estranei, interessati semplicemente a conoscerla, o anche a sfruttarla . C’è ragione di credere che, prima della rivoluzione industriale, quando la più parte della popolazione viveva nelle campagne, anche l’esigenza di difendere la propria reputazione, il proprio nome e il proprio ritratto, era, in buona sostanza, poco o punto avvertita, in quanto l’uomo faceva esperienza di sé e degli altri consociati attraverso interazioni “faccia a faccia”, svolte in un tempo e in uno spazio familiari, gestibili e relativamente immutabili . Tanto ciò è vero, che il codice civile italiano del 1865 non fa alcun riferimento nemmeno al diritto al nome o a quello all’immagine, e dunque non si occupa minimamente delle situazioni giuridiche soggettive che, dopo l’elaborazione pandettistica, prenderanno la denominazione di “diritti della personalità”.
Le cose cambiano sul finire del XIX secolo in coincidenza dello sviluppo dei mass-media , in quanto la divulgazione di un numero sempre crescente di notizie, attraverso stampa, radio e televisione, crea le premesse culturali per i primi concreti ed efficaci attacchi alla riservatezza ed all’identità di consociati, più o meno noti .
La situazione si fa ancora più preoccupante quando, oltre a quelle culturali, maturano le premesse tecniche per valorizzare i dati personali e fare informazione sulla vita o sugli accadimenti di soggetti che mai hanno espresso il loro consenso, invadendo così anche le sfere più intime e personali dell’esistenza altrui. Ciò accade con la diffusione degli elaboratori elettronici capaci di memorizzare, elaborare, incrociare ed aggiornare, rapidamente e a costi contenuti, i dati personali di milioni di persone . Nasce in questo modo la c.d. “sindrome del pesce rosso”, e cioè la sensazione dell’uomo medio di essere in un’ampolla di cristallo trasparente, continuamente osservato da milioni di occhi, anche definita “sindrome del grande fratello”, per sottolineare come, a spiare l’uomo in ogni luogo e circa ogni aspetto della sua esistenza, siano le nuove tecnologie informatiche e, in definitiva, l’elaboratore elettronico: per l’appunto, il grande fratello onnipresente che, se da un lato aiuta l’uomo a svolgere meglio alcune sue attività, dall’altro lo assoggetta ad uno spietato ed inevitabile controllo .
I primi a porre tali questioni sono gli antropologi nordamericani, seguiti dai filosofi e quindi dai giuristi. I legislatori non restano del tutto indifferenti al grido d’allarme e così, tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni Settanta, vengono emanate le prime leggi sulle banche di dati personali volte ad evitare un uso indiscriminato, da parte di soggetti pubblici e privati, di dati personali riguardanti soggetti che non hanno manifestato alcun consenso al trattamento. In Europa, le prime pionieristiche leggi si devono a due Lander della Germania Federale, l’Assia (7 ottobre 1970) e la Baviera (12 ottobre 1970); mentre il primo provvedimento statale è il Datalag svedese emanato l’11 maggio 1973 e successivamente modificato nel 1979 e nel 1982 . A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, anche il legislatore comunitario comincia ad avvertire il problema, e, di lì a breve, la sua attività sfocia nella Convenzione di Strasburgo, del Consiglio d’Europa, «per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale», del 28 gennaio 1981.
I problemi derivanti dall’incrocio tra evoluzione tecnologica e diritti della personalità, tuttavia, non si sono limitati ai profili riguardanti la riservatezza individuale. Attraverso l’alleanza tra mass-media e tecnologie informatiche, il mondo dell’informazione, nella seconda metà del XX secolo, si è organizzato al meglio e si è sviluppato rapidamente conquistando la fiducia e l’apprezzamento degli apparati produttivi e finanziari, nonché spazi sempre più ampi nella quotidianità dei singoli consociati . Da più parti, si è osservato che la società occidentale può attualmente essere definita società dell’informazione, visto che in essa si scambiano quotidianamente milioni di informazioni e considerato il valore che si riconosce alla notizia e all’immagine (intesa non esclusivamente nel significato tradizionale di «ritratto», bensì nel senso più ampio di profilo ideale e complessivo della persona) .
In aggiunta, va sottolineato come oggi un gran numero di persone – certamente più che in passato – commercializza la propria immagine o, comunque, lega le sue fortune professionali al suo “buon nome” (appunto, alla sua «immagine», non intesa in senso codicistico: cfr. art. 10 c.c.); inoltre, l’immagine spesso vive di vita propria, nel senso che essa acquista e mantiene un certo valore di mercato indipendentemente dalla corrispondenza con la reale personalità del soggetto a cui essa è riferita. Tutto ciò acuisce i problemi tradizionali dell’informazione, perché l’errore d’informazione, sempre possibile, o la notizia che, veritiera o meno, discredita il singolo, possono, oggi più che mai, creare situazioni di grave conflitto tra la libertà di pensiero o d’informazione e il diritto alla tutela delle variegate situazioni riconducibili alla categoria dei diritti della personalità .
Come si diceva, l’evoluzione tecnologica in atto nel corso della seconda metà del XX secolo ha modificato radicalmente il modo in cui l’uomo percepisce sé stesso, la propria identità, la propria immagine, le relazioni con gli altri uomini, l’immagine e l’identità degli altri uomini, e, più in generale, la realtà che lo circonda. In una società che vive di immagini e, sempre più, può definirsi dell’informazione, il singolo sente crescere il bisogno di tutelare in maniera diretta la propria identità, il profilo ideale di persona che lo contraddistingue . E ciò in quanto – come è stato notato – l’individuo è, oramai, pienamente consapevole che il suo essere non può essere conchiuso in una dimensione personale monadica; egli è, al contrario, necessariamente inserito in un contesto sociale, rispetto al quale, proprio nell’ambito della vita di relazione, si rinviene la dimensione umana da proteggere meglio .
La gamma dei diritti della personalità si arricchisce, così, di figure affatto nuove, quali il diritto all’identità personale, che viene definito a livello giurisprudenziale proprio come il «diritto ad essere rappresentati, nella vita di relazione, con la vera identità» , il diritto «di proiezione della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali» , l’interesse «a veder rispettata la propria immagine di partecipe alla vita associata» , ovvero il diritto che ognuno ha di essere rappresentato per ciò che egli è «nel suo contesto umano e sociale» . L’elaborazione concettuale di tale diritto trae origine da un caso giudiziario dei primi anni settanta in cui un giovane militante politico lamentava una lesione della propria «immagine ideale» . Essa si consolida, subito dopo, attraverso le trattazioni dottrinali che evidenziano come lo scopo di tale concettualizzazione fosse esclusivamente quello di salvaguardare il profilo ideale della persona contro le rappresentazioni proposte da mass-media, agenzie di informazioni, opinion makers e altri soggetti che hanno accesso ai mezzi di informazione e agiscono esercitando la propria libertà di espressione.
La dottrina italiana, nel compiere tale operazione, era stata in parte anticipata dall’esperienza nordamericana, nella quale il primo caso, in cui si affermò l’esistenza di un illecito civile (tort) per «false light in the public eye» (emblematica appare la definizione dell’illecito quale “falsa luce agli occhi del pubblico”) , è datato addirittura 1946 . Nel nuovo continente, almeno sino al 1973, l’affermazione del tort in parola fu osteggiata dalla giurisprudenza che, spinta dalla preoccupazione di non sacrificare eccessivamente il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini di essere informati, finì sostanzialmente per giustificare la false light in the public eye, rispetto alla quale non era provata la malice (il dolo) dell’operatore dell’informazione a cui essa era imputabile, con esigenze primarie ed insopprimibili di una società evoluta. Il caso che modificò questa tendenza, riguardò un avvocato che, appunto nel 1973, riuscì ad ottenere la condanna dell’editore di un quotidiano per semplice negligence , avviando così un processo di erosione della sostanziale immunità di cui sino ad allora aveva goduto la stampa.
La stessa esigenza avvertita negli Stati Uniti ed in Italia, portò in Francia, prima, all’applicazione dell’art. 1382 code civil in casi di invasione della sfera privata altrui con conseguente danno d’immagine, poi, nel 1970, addirittura ad una novella del code civil, al cui art. 9 fu introdotta una norma che codifica il principio per cui tutti hanno diritto al rispetto della propria vita privata.
In Italia, la definitiva consacrazione del diritto all’identità personale avviene, come noto, nel 1985, quando la Suprema Corte – nell’ormai celeberrimo “caso Veronesi” – afferma che «ciascun soggetto ha un interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva: ha cioè interesse a non vedere all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale» .
Il contesto sociale e culturale nel quale fu pronunciata tale sentenza, ed in cui si sviluppa, anche negli altri ordinamenti, la vicenda del diritto all’identità personale, era, a ben vedere, molto diverso da quello attuale. In primis, perché i soggetti abilitati a fare informazione ed i canali distributivi dell’informazione stessa erano, più o meno, controllati e la loro sfera di operatività era geograficamente limitata; inoltre, perché in un mondo invaso dalle informazioni, ma non ancora “fatto” di informazioni, era ben possibile parlare di «identità» al singolare – e in questi termini, infatti, si esprime e ragiona la Cassazione –, laddove oggi, attraverso le moderne tecnologie telematiche, come meglio si vedrà in particolare nell’ultimo paragrafo, chiunque può dotarsi di più identità virtuali, peraltro facilmente cangianti.
Tutto ciò rende ancora più difficile un bilanciamento tra il «diritto di sapere» della collettività (che nel nostro ordinamento trova nell’art. 21 della Costituzione il suo referente più alto) e il «diritto di occultare» del singolo (il quale rinviene nell’art. 2 della stessa Carta Costituzionale la sua massima affermazione ), animato dalla volontà di difendere la ricerca della verità storica, che spesso si nasconde dietro i fatti dotati di pubblicità, senza essere disposto, per questo, a disconoscere tout court «l’interesse all’oblio» dei soggetti coinvolti .
3. – Internet e la rivoluzione digitale: dalla «società dell’informazione», ad una «società di informazioni».
Come si è anticipato, la società, negli ultimi due lustri, ha subìto un ulteriore cambiamento epocale. L’accelerazione del pensiero scientifico e dello sviluppo tecnologico, in particolare nel campo dell’informazione e della comunicazione, ha prodotto, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta dello scorso secolo, una novità destinata a stravolgere ogni previsione, sino ad allora formulata, circa l’evoluzione prossima delle modalità a disposizione dell’uomo per comunicare, informarsi, studiare, lavorare, giocare, fare shopping, ecc. La novità in parola è rappresentata da Internet, e cioè da quella rete telematica globale che, sfruttando la tecnologia digitale e quella telematica, oggi collega milioni di computer in grado di dialogare tra loro a distanza, e permette agli utenti di “navigare” , in uno spazio virtuale comune, formato da un insieme di protocolli condivisi: il World Wide Web (www) .
Senza tema di smentita, può dirsi che Internet oggi, dal punto di vista dell’impatto sociale, è il risultato più alto raggiunto dall’evoluzione tecnologica nel campo dei media, nonché il motore della rivoluzione culturale e relazionale in atto. La c.d. “grande rete” costituisce attualmente una vera e propria icona dell’autosufficienza delle tecnologia, giacché, da quando è stata creata, essa si alimenta costantemente di nuovi contenuti ed utilità interagendo con l’uomo, senza bisogno di interventi esterni che non siano di carattere tecnico. La telematica, intesa come tecnologia che sfrutta le sinergie possibili tra informatica e telecomunicazioni , ha trovato proprio in Internet il suo massimo fattore di promozione, ed è così entrata nella quotidianità, tanto delle istituzioni, quanto dei cittadini dei paesi progrediti, che oggi non sembra affatto azzardato affermare che, come il presente, anche il futuro prossimo del mondo sia destinato a passare per le grandi autostrade telematiche.
Riassumendo questioni complesse, sia dal punto di vista tecnico che sociologico, può dirsi che Internet ha radicalmente modificato il modo in cui l’uomo, che ha accesso alla nuova tecnologia, abita la terra. Oggi, chiunque, dal salotto di casa propria, può esplorare, via Internet, vetrine virtuali, e cioè prive di fisicità, ovvero magazzini commerciali ubicati in luoghi lontanissimi; concludere importanti affari, partecipare ad aste, diramare ordinazioni ad un proprio fornitore abituale, o concludere transazioni; accedere a banche dati fornitissime, aggiornate in tempo reale e di semplice consultazione; svolgere il suo lavoro a distanza; fare ricerca come se fosse contemporaneamente nella Langdell Library della Law School di Harvard e in una biblioteca italiana; conversare del più e del meno con persone che si trovano dall’altra parte del mondo; inviare ovunque, in pochi istanti, posta contenente testi scritti, brani musicali, filmati, grafici, fotografie, ecc.; gestire strumenti, collegati in rete, lontani dal luogo nel quale egli utilizza il computer; partecipare a forum, news group, giochi di gruppo; ovvero simulare avventure, progetti, e quant’altro. Tutto questo, ed altro ancora, è oggi per l’uomo medio a portata di mouse, in quanto gran parte di ciò che ci circonda può essere ridotto a segnali digitali per essere riprodotto nel World Wide Web – la nuova piazza virtuale, senza barriere all’ingresso o limiti di contenuto –, e risultare, perciò, accessibile da ogni luogo in tempo reale.
Le enormi potenzialità di Internet hanno rapidamente convinto le grandi multinazionali dell’editoria e dell’informazione ad abbandonare progressivamente i progetti volti a potenziare i vecchi media per scommettere su un progetto, solo apparentemente più ambizioso, ma certamente di più sicure e durature prospettive, che punta a far convergere tutti i media tradizionali sulle reti telematiche . Tale convergenza appare un traguardo ormai inevitabile considerati i vantaggi che, sia in termini di costi che di qualità, essa consente di ottenere .
Malgrado la convergenza ormai all’orizzonte, Internet resta profondamente diverso dai mass-media tradizionali. A differenza di questi ultimi, infatti, esso permette all’utente di non subire passivamente la comunicazione, in quanto l’utente è chiamato ad interagire costantemente con la macchina, a scegliere dove andare, quali siti visitare, come muoversi tra miliardi di pagine disponibili in rete . Inoltre, attraverso Internet, l’uomo può contattare altri uomini, può entrare a far parte di comunità, può esprimere il suo pensiero, pubblicare materiali di ogni tipo e metterli a disposizione di chiunque. Viene meno, dunque, la differenza tra fornitore, distributore e fruitore delle informazioni. Le tre figure – che storicamente fanno capo al giornalista, all’editore e al consumatore –, grazie alla nuova tecnologia di rete, si fondono così che il cibernauta (e cioè colui che si muove nel ciberspazio , rectius: nel world wide web) può essere, allo stesso tempo, tutte e tre le cose insieme.
Studiare Internet, il suo sviluppo, le sue prospettive, le sue strutture relazionali, i suoi contenuti e le sue dinamiche, vuol dire, dunque, analizzare uno strumento che, nato come grande contenitore di dati, si è trasformato, prima, in un luogo di scambio culturale e d’incontro, e, poi, in vera e propria piazza telematica nella quale convergono tutte le informazioni e le notizie possibili ed immaginabili. Mai, prima di Internet, la comunicazione a distanza aveva potuto sfruttare un mezzo così potente e cioè in grado di valorizzare qualsiasi tipo di contenuto trasferendolo, senza intaccarne la qualità, in tempi risibili e con costi gestibili . Queste, in buona sostanza, sono le ragioni del successo di Internet. Esse spiegano bene perché sembra possibile ritenere che la grande rete, in pochi anni, abbia trasformato quella che sino ad oggi è stata definita la «società dell’informazione», in una vera e propria «società di informazioni» .
In questa società, l’informazione rappresenta il sommo bene, anche perché l’unico in grado di essere trasferito in tempo reale sulle reti telematiche. Tutto ciò che è riducibile a dati può essere codificato in formato digitale e, dunque, si rivela adatto ad essere trattato rapidamente e senza costi eccessivi. Ciò, invece, che non si presta a tale riproduzione resta fuori dalla rete; certo, non scompare, non esce dal mercato, non entra del dimenticatoio, ma senza dubbio non partecipa al rapido fluire di Internet che coinvolge persone, idee, progetti, conoscenze, cose, e quant’altro possa essere digitalizzato. Se, come già qualche anno fa preconizzava Rifkin, la nostra società sta rapidamente abbandonando la logica proprietaria, su cui è stata fondata, per diventare società dell’accesso (ad informazioni, servizi, opere dell’ingegno, dati), è chiaro che quanto si trova in Internet, essendo più accessibile, apparirà di più, sarà meglio da tutti percepito, e dunque, in definitiva, “esisterà di più” .
4. – La libertà di espressione, movimento e associazione sulle reti telematiche. Brevi considerazioni sulla legge n. 62 del 2001.
Sino all’Ottocento, con i termini informazione e comunicazione si intendeva sostanzialmente lo stesso fenomeno. Nel secolo appena concluso i due termini hanno cominciato ad essere collegati a due concetti distinti, in quanto con il primo oggi si fa riferimento alla trasmissione di un segnale e con il secondo ad una quantità di segnale statico. La comunicazione è, in altre parole, insieme di segni in forma statica in quanto presuppone la comprensione del messaggio ricevuto. C’è comunicazione quando due soggetti riescono a comprendersi; dunque, l’informazione, una volta che sia diretta ad un soggetto specifico che la comprende, diventa comunicazione, mentre, quando essa sia rivolta ad un pubblico generico e risulti indipendente dalla percezione piena che i singoli ne possono avere, resta mero flusso di dati e dunque informazione .
La differenza in parola, sotto il profilo giuridico, risulta di fondamentale importanza, in particolare per quanto riguarda le possibili aggressioni ai diritti della personalità, visto, ad esempio, che le ricadute di una comunicazione, per qualche motivo illecita, sono molto diverse da quelle derivanti da una informazione allo stesso modo illecita. Tale differenza concettuale, che nel XX secolo ha rappresentato un presupposto sicuro per il diritto, trovava fondamento concreto nei media esistenti, i quali si caratterizzavano per essere mezzi prettamente di comunicazione (il telefono e il telegrafo) o di informazione (la televisione e la radio). Oggi, al contrario, la rete Internet supera definitivamente la distinzione tra strumenti di comunicazione e di informazione a distanza, in quanto essa consente tanto di informare, quanto di comunicare. Su tale circostanza si tornerà più avanti .
Alla luce di quanto detto nel corso del precedente paragrafo, e sulla scorta della precisazione appena svolta, appare evidente come le problematiche tradizionali, concernenti il conflitto tra l’esigenza di tutelare i diritti della personalità e quella di garantire la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, si ripropongano in Internet con modalità ed in termini affatto nuovi . Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione e informazione dalle potenzialità diffusive capaci di moltiplicare vertiginosamente gli effetti di un’eventuale aggressione alla personalità altrui o ai singoli aspetti della medesima . La situazione si rivela più preoccupante se solo si considera che la grande rete ha, come sua caratteristica peculiare, una propensione, pressoché assoluta, all’anarchia. Il web, in cui ognuno può inserire – e così rendere pubblici – i contenuti che preferisce senza ricevere censure di alcun tipo, e senza dover per questo essere legittimato o autorizzato , è avvertito dagli utenti come uno spazio privo di padroni e regole, che non siano quelle strettamente tecniche, ove tutto è possibile indipendentemente da qualsiasi valutazione di liceità. E tale generalizzata percezione non può che definirsi corretta, se solo si riflette sul fatto che non si registrano, fino ad oggi, esempi di controlli efficienti sui contenuti, né a monte del processo di distribuzione, né a valle. «Si assiste, al contrario, ad un’evoluzione della grande rete orientata sempre più in senso anti-inibitorio, il che è confermato dal comportamento anarcoide degli utilizzatori, che trova nell’anonimato veicolo prediletto e ragione primaria» .
Tutto ciò, in Internet, rende più acuto che mai il conflitto tra i diritti della personalità e la libertà di espressione e manifestazione del pensiero. La questione è nota già dal 1997, ma ad oggi ancora poco si è fatto per risolverla. In proposito, basta ricordare che già nella Raccomandazione n. 3/1997, adottata il 3 dicembre 1997 dal “Gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, il diritto all’anonimato viene definito «essenziale se si vogliono mantenere nel ciberspazio i diritti fondamentali alla riservatezza e alla libertà di espressione», ma allo stesso tempo viene temperato dall’ammissione che «la capacità di partecipare e comunicare in rete senza rivelare la propria identità contrasta con le iniziative che vengono attualmente sviluppate a sostegno di altri settori importanti come la lotta contro il contenuto illegale e nocivo, le frodi finanziarie e il diritto d’autore», per cui si propone che le restrizioni del diritto all’anonimato siano «giustificate, necessarie, proporzionate». Il legislatore europeo, nella Direttiva 31/2000/CE, «relativa a taluni aspetti dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)», non affronta il problema ed anzi espressamente, nella sezione dedicata alle responsabilità, artt. 12-15, esonera i fornitori di servizi (c.d. provider) da ogni tipo di responsabilità da omesso controllo sui contenuti altrui , salvo che sussistano circostanze particolari sui cui in questa sede non vale la pena soffermarsi .
Forse proprio per far fronte a questa situazione di assoluta anarchia, il legislatore italiano, con la legge 7 marzo 2001, n. 62, «recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» , è intervenuto al fine di dare un primo inquadramento giuridico ai prodotti editoriali pubblicati su supporto elettronico ed ai siti Internet che diffondono notizie con cadenza periodica . In particolare, all’art. 1, primo comma, si prevede che «per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione, o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». Mentre, al terzo comma dello stesso articolo, la legge stabilisce che «al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» ed inoltre che «il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto altresì agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948».
L’art. 2 della legge n. 47 del 1948, sopra richiamato, prevede che «ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno di pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore». Particolari indicazioni riguardano, inoltre, i giornali, le agenzie di stampa e i periodici. Al fine di applicare correttamente tale articolo all’editoria on-line, occorre, innanzitutto, chiedersi in presenza di quali presupposti al responsabile del sito spetti la qualifica di editore; inoltre, risulta essenziale capire con precisione quali informazioni vadano riportate sulla home page dei siti Internet, visto che questi possono, senza dubbio, essere considerati prodotti editoriali, alla luce dell’art. 1, primo comma, della legge n. 62/2001, ma che in molti casi risulta difficile, anche per l’operatore incaricato, individuare con esattezza un solo luogo in cui i materiali contenuti nel sito possono essere considerati pubblicati .
Più complesso è il discorso relativo all’art. 5 della legge 47/1948, il quale prevede l’obbligo di iscrizione della testata editoriale presso il tribunale territorialmente competente con l’indicazione di un direttore responsabile. Tale obbligo – ulteriore rispetto a quelli derivanti dal citato art. 2 – sembra scattare, per i siti Internet, alla luce di quanto stabilito nell’art. 1, terzo comma, sopra riportato, quando questi si caratterizzano come testata e diffondono prodotti editoriali con periodicità regolare. Il problema sorge, in questi casi, a causa delle difficoltà derivanti dall’interpretazione del termine «testata» – che il legislatore non si preoccupa di definire né nella legge 62/2001, né in altri provvedimenti – e dell’indicazione, del tutto generica, relativa alla periodicità della pubblicazione. Oltremodo oscura, altresì, si rivela la disposizione contenuta all’art. 16 della legge n. 62, a tenore della quale sono esenti dall’obbligo di iscrizione presso i Tribunali «i soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’art. 1. comma 6, lett. a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249». I due registri, come noto, hanno infatti funzioni e finalità radicalmente diverse, sicché non si comprende la ratio della norma, a meno di non ritenere che proprio tale circostanza sia indice della reale volontà del legislatore, il quale desidera censire gli operatori di Internet che operano stabilmente in Italia al fine di individuare i soggetti responsabili in caso di commissione di illeciti.
L’interpretazione della legge in parola sin qui proposta – in forza della quale si potrebbe, quantomeno in relazione ai siti gestiti direttamente in Italia, cominciare a limitare l’anarchia di cui si è detto – appare, per certi versi, smentita dal “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori della comunicazione”, approvato il 27 giugno 2001 con la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. L’art. 2 di tale regolamento, alle lettere d) ed f), chiarisce che sono tenuti ad iscriversi, tra gli altri, «i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale» e cioè «gli editori ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale». Ciò sembra voler dire che l’obbligo di registrazione, probabilmente anche quella da effettuarsi presso le cancellerie dei Tribunali, riguarda solo i soggetti che possano godere della qualifica di editore di testate giornalistiche . Il che rende le norme qui esaminate inapplicabili a tutti i siti Internet che non siano ricollegabili a testate giornalistiche, lasciando invariato il regime di deregolamentazione pressoché assoluta che per questi vige, in Italia, come a livello internazionale.
Ad oggi, dunque, Internet appare ancora un luogo privo di regole giuridiche efficienti e controlli efficaci, nel quale ognuno, coperto dall’anonimato, può esercitare in modo assoluto, e cioè senza limiti, la sua libertà di pensiero, espressione, comunicazione, movimento (da un sito Web ad un altro), associazione , culto, e quant’altro sia possibile fare in rete . Il punto è capire sino a che punto questa mancanza di limiti effettivi consenta di parlare di libertà, laddove al contrario pare più adatta a consentire l’arbitrio individuale e, dunque, il sacrificio assoluto dei diritti che con essa entrano in conflitto e, in particolare, dei diritti della personalità .
5. – La riservatezza individuale on-line e la privacy sui dati personali.
Tra i diritti della personalità che – in assenza di normative efficaci – vengono quotidianamente “sacrificati” in Internet, un cenno particolare meritano la riservatezza individuale e la privacy sui dati personali . Quando ci si collega ad un sito web, infatti, il browser dell’utente invia una serie di informazioni al server dal quale il sito è gestito . Inoltre, esistono appositi software di minuscole dimensioni (c.d. spyware ), i quali vengono introdotti da programmi per lo più scaricati da Internet e si nascondono tra gli innumerevoli file di sistema, al fine di utilizzare, in background , la connessione alla rete dell’utente, che non ha mai fornito il suo consenso a tale operazione, così da comunicare ad un server remoto informazioni riguardanti l’utilizzatore del computer . Funzioni analoghe a quelle degli spyware sono svolte dai c.d. web bug e dai c.d. cookie .
Le informazioni raccolte in un modo o nell’altro vengono memorizzate automaticamente e conservate per qualche tempo nei file di log del sito visitato o, rispettivamente, del server che riceve segnali dallo spyware, dai web bug, o dai cookie. La raccolta dei dati in parola non ha soltanto finalità, per così dire, amministrative. Essa, infatti, viene svolta dalla maggior parte degli operatori di Internet per compiere scelte di marketing o, addirittura, per vendere tali informazioni ad altre società ad esse interessate . E ciò in quanto, attraverso l’uso di tecnologie elementari, è possibile aggregare i dati riguardanti varie navigazioni dello stesso utente così da ottenere in poco tempo un profilo dell’utente che comprende le sue preferenze culturali, culinarie, sessuali, ludiche, religiose, ed altro ancora; il tutto, mentre lo sprovveduto navigatore, che di fronte allo schermo del suo computer si sente inosservato, crede di compiere in rete scelte in assoluta libertà, in quanto coperte dall’anonimato .
Come è evidente, attraverso tali pratiche imprenditoriali, non solo si lede il diritto del consociato a non far conoscere a nessuno tali sue preferenze e a non essere spiato quando compie determinate attività personali godendo, o pensando di godere, di una certa intimità; ma anche il diritto a mantenere il controllo sui propri dati personali e ad evitare trattamenti altrui indesiderati. Negli Stati Uniti, dove questi problemi si sono imposti all’attenzione della collettività già da diversi anni, l’orientamento prevalente ha, sinora, parzialmente giustificato alcune delle pratiche in parola in ragione della libertà di impresa ed ha, dunque, limitato gli interventi legislativi in materia, promuovendo nei vari comparti interessati, e in particolare tra le associazioni dei provider, l’emanazione di codici di autoregolamentazione .
Diverso è stato il trattamento riservato dalla dottrina giuridica e dell’opinione pubblica nordamericana alle lesioni della privacy perpetrate da soggetti pubblici. Le comunicazioni via Internet – oltre a subire l’invadenza tecnologica delle imprese che forniscono, spesso appositamente a titolo gratuito, servizi di vario tipo per raccogliere i dati degli utenti – sono, infatti, costantemente poste sotto il controllo di autorità governative o di pubblica sicurezza, anche sovranazionali. La funzione di queste autorità, che riescono a svolgere un monitoraggio spesso assai invasivo e dunque lesivo dei diritti della personalità e delle libertà dell’ignaro utente, dovrebbe limitarsi alla prevenzione e alla persecuzione di reati associativi di particolare gravità, terrorismo internazionale e pedofilia. In realtà, esse sfuggono ad ogni limite prefissato e finiscono – come è stato dimostrato da alcuni studi indipendenti nordamericani – per effettuare un controllo generalizzato ed una raccolta indiscriminata di dati, tale per cui oggi esisterebbero, presso questi enti, banche dati in grado di ricostruire perfettamente profilo ed attività prevalenti della maggior parte degli utenti di Internet .
La normativa italiana in materia di documento elettronico, sin dai suoi albori, prevede esplicitamente l’applicazione delle norme a tutela della privacy, tanto in tema di misure di sicurezza per l’utilizzo dei documenti informatici (art. 3, 4° comma, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, recante «criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti, con strumenti informatici e telematici»; ora abrogato dall’art. 77, 2° comma, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ), quanto a proposito degli obblighi delle autorità di certificazione (art. 9, 2° comma, lett. f, d.P.R. 513/97, cit.; ora art. 28(R), 2° comma, lett. f, d.P.R. 445/2000, cit.). Tali richiami paiono, in verità, superflui atteso che l’art. 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 , c.d. legge sulla privacy – emanata in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/Ce –, manifesta chiaramente la volontà di tutelare ogni trattamento di dati personali, effettuato con qualsiasi mezzo e da chiunque , nel territorio dello Stato .
Il responsabile del trattamento che violi la legge 675/96 e «cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali» è soggetto, ai sensi dell’art. 18, al regime di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., per cui, al fine di liberarsi dall’obbligo risarcitorio, dovrà dimostrare «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» . A fronte della prospettata parvenza di responsabilità semi-oggettiva, va qui segnalato come il non lieve onere di dimostrare il nesso causale tra danno e trattamento spetti al titolare dei dati personali.
Le modalità che devono essere rispettare nella raccolta e nel trattamento dei dati personali sono prese in considerazione dall’art. 9 della legge, che afferma i principi di correttezza, finalità e correlazione, ai quali il titolare del trattamento si deve attenere . Nel tentativo di integrare, sebbene soltanto parzialmente, i contenuti del suddetto dovere di correttezza, l’art. 15 prevede che «i dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». A ciò va aggiunto, che l’art. 17 della legge in parola accenna al fenomeno della c.d. “profilazione”, laddove sancisce espressamente la potenzialità lesiva dei trattamenti automatizzati di dati personali finalizzati alla realizzazione di un profilo o alla descrizione della personalità di un soggetto .
Oltre che attraverso gli strumenti, più o meno complessi, richiamati in questo paragrafo, la privacy sui dati personali dell’utente di un sistema informatico, anche non collegato ad Internet, possono essere violate attraverso espedienti più semplici. Per chiarire la questione, giova proporre un esempio. Mentre, per leggere le lettere personali ricevute dal mio collega sul posto di lavoro, io devo riuscire a sapere dove egli le nasconde ed inoltre, molto spesso, devo superare ostacoli fisici (come minimo, cassetti chiusi a chiave) che mi impediscono di accedervi, per visionare le e-mail (o, anche, soltanto i messaggi di posta del network aziendale) ricevute dalla stessa persona mi basta conoscere i dati identificativi che egli inserisce per accedere alla sua casella di posta elettronica (box e-mail). Quest’ultima operazione si rivela molto semplice per il datore di lavoro che gestisce e controlla la rete aziendale cui sono collegati i computer dei propri dipendenti . Egli, infatti, attraverso accorgimenti più o meno leciti, può raccogliere tutte le informazioni depositate in tali computer; così come può controllare il tempo in cui i dipendenti lavorano al computer, il tempo che impiegano per ricevere ed inviare la posta, il tempo che passano a navigare su Internet, i siti che visitano, e via dicendo. Quello della privacy informatica sul posto di lavoro costituisce attualmente uno dei capitoli più interessanti del dibattito che a livello mondiale sta riguardando la disciplina giuridica di Internet.
6. – La direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Il legislatore europeo, già da anni, mostra una certa attenzione nei confronti della riservatezza della vita privata e della privacy sui dati personali nel settore dei nuovi media. Infatti, subito dopo aver emanato la già citata direttiva 95/46/Ce, «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dai personali nonché alla libera circolazione di tali dati» (recepita in Italia, giova ripeterlo, con la legge 675/96), è nuovamente intervenuto con una direttiva apposita, la 97/66/Ce , «relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni», che ha tradotto i princìpi enunciati nel provvedimento normativo precedente in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/Ce è stata attuata in Italia con il d.legsl. 171/1998 , il quale ha integrato, per quanto necessario in considerazione della particolarità del settore, i contenuti della legge 675/96 .
Dal 1998 ad oggi, tuttavia, lo sviluppo, per certi versi forse inatteso, e comunque sempre crescente, di Internet ha modificato radicalmente il quadro di riferimento, sicché si è reso necessario un ulteriore intervento normativo volto a regolare la riservatezza e la privacy nel settore dei nuovi media. In sostituzione della direttiva 97/66/Ce, è stata così emanata, il 12 luglio 2002, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva 2002/58/Ce, «relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)», entrata in vigore il 31 luglio seguente, giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, e destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2003 .
Il provvedimento di recente emanazione, al considerando n. 6, offre subito chiarimenti circa i motivi della sua venuta ad esistenza, in quanto afferma che «Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un’infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un’ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso Internet aprono nuove possibilità agli utenti, ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata». Per questa ragione, si è reso necessario adeguare la direttiva 97/66/Ce «agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate» (considerando n. 4).
La direttiva, per quanto qui interessa, all’art. 4, par. 1, stabilisce che il fornitore di un servizio della comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la “sicurezza” dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tali misure devono essere idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e ai costi di realizzazione. Qualora esista un particolare rischio di violazione della sicurezza di rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ha l’obbligo di informare gli abbonati indicando, ove il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore del servizio, tutti i possibili rimedi compresi i relativi costi presumibili (art. 4, par. 2). Sulla questione della sicurezza, la recente direttiva completa la disciplina precedentemente approntata in materia di telecomunicazioni, e la sostituisce assorbendola .
Un discorso analogo può essere fatto in relazione alla “riservatezza”. Al considerando 21 della direttiva in esame, si legge: «occorre prendere misure per prevenire l’accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo». E, di conseguenza, all’art. 5, par. 1, si stabilisce che gli Stati membri assicurino, mediante disposizioni di leggi nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico . In particolare, vanno vietati «l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia legalmente autorizzato ai sensi dell’art. 15, par. 1» della direttiva .
A ben vedere, se a livello puramente teorico i princìpi – affermati nel 1997 e ripetuti nel 2002 – appaiono ineccepibili, assai più complessa si rivela la questione dal punto di vista applicativo e, dunque, pratico. Non sembra affatto semplice, infatti, mediante leggi nazionali di stampo tradizionale, ostacolare in concreto le aggressioni alla riservatezza che quotidianamente vengono perpetrate in Internet, vieppiù in considerazione del fatto che questa è una rete aperta, anzi, “la rete aperta” per definizione, in quanto la sua utilizzazione non conosce barriere geografiche, ed inoltre in considerazione della sostanziale dematerializzazione e anonimia delle attività che hanno ad oggetto segmenti di realtà digitalizzata, circostanza quest’ultima che rende oltremodo difficile l’individuazione e la prova dell’illecito, nonché l’imputazione della relativa responsabilità.
In quest’ottica, un segnale incoraggiante viene dall’art. 6, rubricato «Dati sul traffico». Esso prevede che «i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’art. 15 par. 1». Tra le norme da ultimo richiamate, il paragrafo 5 dell’art. 6 si rivela, ai nostri fini, di indubbio interesse. Tale disposizione consente alle «persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» (in sostanza, tutti coloro che lavorano alle dipendenze di un provider o di un diverso fornitore di servizi della società dell’informazione) di trattare i dati relativi al traffico degli utenti al fine di curare, tra l’atro (fatturazione, gestione del traffico, accertamento delle frodi, commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto), «indagini per conto del cliente». Previsione questa alla quale va aggiunta quella di cui all’art. 15, paragrafo 1, che permette agli Stati di derogare agli obblighi previsti, nei loro confronti, dagli articoli 5, 6, 8 e 9, qualora tale restrizione costituisca «una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale […], della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica» E all’uopo consente agli Stati di adottare misure legislative che comportino l’obbligo, a carico degli operatori, di conservare i dati relativi al traffico «per un periodo di tempo limitato».
Il combinato disposto degli artt. 6 e 15, alla luce di quanto previsto anche dal puto 2 dell’art. 15 della direttiva 2000/31/Ce , assume particolare rilievo nell’economia della presente riflessione perché consente di sottolineare come il legislatore comunitario abbia ben compreso l’opportunità che i fornitori di servizi memorizzino ogni attività compiuta dagli utenti on-line e la conservino per tutto il tempo necessario a consentire, ad un soggetto che si senta eventualmente danneggiato da una comunicazione o una informazione che lo riguarda, di poter agire in giudizio portando prova dei fatti attraverso i file di log dell’operatore interessato . Tale memorizzazione rappresenta una condizione imprescindibile, anche se non sufficiente, per perseguire il reale autore di un fatto illecito compiuto on-line ; ragion per cui, l’applicazione alle comunicazioni elettroniche del principio in parola, già operativo in materia di telefonia, palesa la volontà del legislatore comunitario di cominciare ad occuparsi seriamente del problema più grave da cui sembra affetta oggi Internet, e cioè della responsabilizzazione degli utenti che agiscono coperti dall’anonimato.
Nello stesso senso, opera la previsione di cui all’art. 10 della direttiva, a tenore della quale gli Stati membri assicurano l’esistenza di «procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico» possa annullare in via temporanea la soppressione della presentazione della identificazione di linea (il diritto di impedire la eventuale presentazione della identificazione della linea chiamante è espressamente riconosciuto dal precedente art. 8) a richiesta di un abbonato che chieda l’identificazione di «chiamate malintenzionate o inopportune».
Una delle poche vere novità della direttiva in esame, rispetto alle precedenti normative, è rappresentata – per quanto qui interessa – dal par. 3 dell’art. 5, nel quale si affronta espressamente il problema degli spyware, dei web bug e dei cookie. In proposito, è degno di nota il considerando n. 24 nel quale si osserva che «le apparecchiature terminali degli utenti di rete di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell’utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili (“web bugs”), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell’utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell’utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata dello stesso. L’uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l’utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza». Al considerando seguente, si completa il discorso specificando che, quando questi strumenti possono rivelarsi utili, «per esempio, per l’analisi dell’efficienza della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l’identità di utenti che effettuano transazioni on-line», «il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/Ce», ed inoltre purché questi ultimi abbiano «la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale».
Tali ultimi princìpi sono, come detto, riprodotti nel par. 3 dell’art. 5. Le conseguenze di questa norma non vanno sottovalutate in quanto essa proibisce l’uso dei cookie senza una dettagliata informativa sul loro scopo e senza il consenso dell’interessato ed inoltre mette fuori legge tutte le attività, non autorizzate dall’interessato, di raccolta di dati registrati dal sistema operativo del computer. Soprattutto questa seconda circostanza merita attenzione in quanto, in forza della direttiva 2002/58/Ce, sembra finalmente fugato ogni dubbio circa l’illiceità, ad esempio, della raccolta, effettuata da un datore di lavoro, di dati riguardati dipendenti, memorizzati sui computer da questi utilizzati (cfr. la parte finale del precedente paragrafo) .
In definitiva, tuttavia, al di là dell’impegno mostrato negli ultimi anni dal legislatore europeo per combattere la galoppante erosione mediatica della riservatezza e della privacy individuale, la sensazione è che molto ancora ci sia da fare. Internet, come rete aperta, sfugge infatti all’applicazione di regole giuridiche con un’efficacia territorialmente delimitata, sicché ci saranno sempre siti (e forse ce ne saranno sempre di più), gestiti da operatori ubicati in Stati extraeuropei, che continueranno a scaricare spyware, cookie, web bug, e quant’altro, nelle memorie fisse dei computer degli ignari utenti ed a trattare e vendere i dati raccolti senza mai chiedere alcun consenso. Inoltre, considerata l’immaterialità che contraddistingue ogni attività compiuta on-line e l’anonimato tanto diffusa in rete , risulterà impresa non semplice per il cliente dimostrare (ammesso che egli lo venga a sapere) che un certo operatore ha raccolto i suoi dati personali e li sta trattando.
Il problema della precarietà della privacy informatica, dunque, in concreto – malgrado i recenti sforzi legislativi – persiste, sicché sembra che l’unico modo per garantire all’utente di Internet un minimo di riservatezza sia costituito dal consentirgli di mantenere l’anonimato quando egli naviga in rete . In altre parole, il ragionamento è: non essendo possibile evitare che in Internet vi siano operatori che raccolgono i dati degli user e ne abusano, quantomeno bisogna evitare che il profilo dell’utente, ricostruibile attraverso il trattamento di tali dati, sia ricondotto all’identità reale del soggetto interessato. Soluzione quest’ultima che, tuttavia, come meglio si vedrà nei prossimi due paragrafi, crea probabilmente più problemi di quanti contribuisca a risolverne .
7. – Nome, pseudonimo, reputazione, diritto morale d’autore, onore e immagine, in Internet e sulle reti di telefonia mobile.
Il nome da sempre, presso tutti i popoli e tutte le civiltà, ha avuto la funzione di identificare il soggetto che ne è titolare e, dunque, di distinguerlo dagli altri consociati. Sino a quando l’esistenza individuale della maggior parte della gente si svolgeva, per lo più, in un piccolo borgo di campagna ed in un ristretto nucleo sociale, fatto da familiari e conoscenti, il nome poteva, tuttavia, essere sostituito anche da altri elementi distintivi perché i consociati si conoscevano personalmente. L’importanza del nome – ma lo stesso è a dirsi per lo pseudonimo –, come elemento evocativo dell’identità di un soggetto, è cresciuta quando la società si è evoluta nel senso indagato nel primo paragrafo di questo lavoro ed i rapporti sociali si sono infittiti, tanto che la comunicazione, e le relazioni interpersonali in generale, per la più parte hanno smesso di svilupparsi “faccia a faccia”, in quanto gli individui hanno preso sempre più a relazionarsi con soggetti ubicati a distanza, spesso sconosciuti. In tale contesto, il nome ha svolto un ruolo fondamentale perché sino ad oggi ha consentito al singolo di affermare la propria individualità, la propria identità, la paternità sulle sue opere e sulle sue azioni, anche nei confronti di soggetti che non lo conoscono personalmente, ma che conoscono, per l’appunto, le sue opere, le sue gesta, o che comunque hanno sentito parlare di lui attraverso informazioni ricondotte al suo nome.
La nascita e la progressiva affermazione della società dell’informazione, attribuendo un valore sempre crescente all’immagine, sia intesa nel senso di ritratto, sia intesa come profilo dell’identità del personaggio più o meno noto, ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’importanza del nome, sino a renderlo – così come l’immagine – un bene che, pur non essendo trasferibile ad altri, può essere utilizzato dal suo titolare a fini di lucro. Non è raro, infatti, che in una campagna pubblicitaria si abbini ad un certo prodotto un nome noto, che evoca un personaggio (rectius, la sua immagine) per varie ragioni apprezzato dalla collettività, senza che il ritratto di quest’ultimo compaia. Basta, in altre parole, il solo nome del personaggio notorio per comunicare al pubblico determinati messaggi e, in via preliminare, per ricordare l’identità associata a tale nome.
Sebbene la questione sia stata, finora, sostanzialmente taciuta, nell’era digitale la funzione tradizionale del nome rischia di essere travolta dal nuovo medium e dalle sue caratteristiche. In particolare, può accadere che chi accede ad Internet lo faccia utilizzando un nome inventato o un nome altrui. Questa eventualità è presente anche fuori dalla rete, ma, laddove la realtà fisica perde qualsivoglia importanza (è il caso della comunicazione digitale) diventa molto spesso del tutto irrilevante per un determinato soggetto utilizzare il suo vero nome. Dunque, l’utilizzazione di un nome di fantasia o di un nome altrui – mentre nella realtà atomistica costituisce una eccezione, in quanto il nome è per lo più collegato ad una entità fisica e serve per svolgere attività necessariamente dotate di fisicità – nel ciberspazio rappresenta la regola, anche perché, come notato sul finire del precedente paragrafo, mascherandosi dietro un nome falso, l’utente ha la sensazione di tutelare la propria privacy. La questione verrà ripresa nel prossimo e conclusivo paragrafo; bastino, in ogni caso, questi brevi cenni a dare il senso dell’epocale cambiamento che, anche rispetto al diritto al nome, Internet è destinato a produrre nella nostra società (in definitiva, chiunque può utilizzare in rete stabilmente il mio nome per compiere, a mia insaputa, qualunque tipo di attività).
Un problema affine concerne lo pseudonimo. Riassumendo, esso può essere ridotto al seguente interrogativo: ai sensi dell’art. 9 c.c., va riconosciuto il diritto di un utente ad utilizzare in via esclusiva ed eventualmente a tutelare il nickname (per l’appunto, lo pseudonimo) con cui egli opera in Internet stabilmente? La risposta, in teoria, è senza dubbio affermativa. Ma, come ovvio, in concreto la questione si presenta notevolmente più complessa. L’art. 9, infatti, chiede, perché lo pseudonimo riceva la stessa tutela del nome, che esso «abbia acquistato l’importanza del nome». Tale precisazione consente di sottolineare l’esigenza di interpretare la norma in parola tenendo conto del contesto in cui essa, nel caso di specie, è destinata ad operare. Dunque, è ben possibile che un determinato soggetto in Internet – e dunque nei forum, nelle chatroom e nelle bacheche elettroniche che frequenta – venga riconosciuto solo e soltanto con un certo nickname. In questo caso, si può ben dire che quel nickname lo individua, e cioè individua la sua identità, quantomeno nella comunità di cibernauti che, più o meno, stabilmente frequentano quella stessa chat. Può bastare per ritenere che esso «abbia acquistato l’importanza del nome»? Adattando le categorie tradizionali alla nuova realtà e pensando all’importanza che in termini sociologici la piazza telematica ha oramai acquisito, la risposta dovrebbe essere affermativa.
Vi sono, tuttavia, una serie di situazioni in cui si manifestano problemi ulteriori. Si pensi al caso dell’utente che frequenta tre diverse chat room, in ognuna delle quali egli è riconosciuto con un nickname diverso. Si consideri che questo utente passa almeno 8 ore al giorno – e cioè tutto il tempo in cui sta a lavoro – in contemporanea sulle tre chat. Alla luce di tali circostanze, può affermarsi che egli ha diritto alla tutela di tutti e tre i nickname? La risposta, affermativa o negativa che sia, qui interessa poco. Quello che invece appare importante sottolineare è che anche rispetto al problema dello pseudonimo, Internet, a causa della dematerializzazione che caratterizza il mondo digitale, impone di confrontarsi con questioni affatto nuove e di rimeditare le categorie tradizionali.
La dematerializzazione, cui ora si è fatto riferimento, mette in grave pericolo anche il diritto morale d’autore che spetta al creatore di un’opera dell’ingegno . Tale diritto della personalità, tradizionalmente considerato inalienabile, comprende il diritto alla divulgazione dell’opera (in quanto l’autore può scegliere il momento in cui divulgarla e dunque renderla accessibile al pubblico), quello alla paternità e quello all’integrità della stessa (considerato che egli ha il diritto farsi riconoscere come autore e di opporsi a qualsiasi modifica della propria opera). Come visto, in Internet è ben possibile accedere rapidamente ed a costi bassissimi ad ogni tipo di materiale pubblicato in rete. Tale accesso consente all’utente di fruire dell’opera ed inoltre, quando ciò non sia impedito da espedienti tecnologici ad hoc utilizzati, di scaricare sul proprio computer o sul proprio server il file ritenuto interessante. Una volta entrati in possesso di tale file, è possibile spedirlo per posta elettronica ad una o più persone, pubblicarlo in un altro sito Internet, ovvero utilizzarlo in tanti altri modi. Chi si è scaricato l’opera può addirittura (tranne che questa risulti appositamente protetta) modificarne i contenuti ed attribuire la stessa ad un autore diverso rispetto a quell’originale. Questi ultimi due comportamenti rappresentano forme classiche di lesione del diritto morale d’autore; tuttavia, le caratteristiche delle opere in formato digitale e l’anarchia di fatto che ancora oggi regna nella rete, fanno sì che sia molto più facile, più rapido e meno dispendioso violare il diritto in parola rispetto ad opere pubblicate su Internet, piuttosto che rispetto ad opere distribuite attraverso canali tradizionali.
Parlando dei diritti della personalità, non si può evitare un accenno alla reputazione e dell’onore. La personalità, tanto quella dei singoli consociati, quanto quella dei gruppi organizzati , trova suo completamento nel modo in cui gli altri soggetti valutano quel tale consociato o quel tale ente (reputazione) ed inoltre nel senso di sé che questi ultimi hanno indipendente dal giudizio altrui (onore). Sulla reputazione, come evidente, incide in maniera determinante l’operato dei media.
Il tema in parola è ormai classico nella letteratura e nella giurisprudenza in materia di diritti della personalità . Tuttavia, negli ultimi anni l’avvento di Internet ha determinato anche in questo settore novità di primaria importanza. Ciò perché in rete è possibile ledere la reputazione o l’onore di un determinato soggetto, di una azienda e quant’altro, a costi bassissimi e con effetti portentosi se paragonati a quelli dei mezzi di comunicazione tradizionali. Mandare a 10, 1.000 o 100.000 persone una e-mail che diffama il rivale in amore, attribuendogli le nefandezze più varie, può risultare assai agevole per chi utilizzi liste preconfezionate di indirizzi elettronici e spedisca la comunicazione illecita in automatico. L’operazione, in definitiva, risulterà rapida e poco costosa, laddove, al contrario, utilizzando agli stessi fini la posta tradizionale, ovvero un più artigianale volantinaggio, si spenderebbe molto più tempo, si dovrebbero affrontare costi di gran lunga più alti e si otterrebbero effetti meno incisivi. Inoltre, la e-mail in questione potrebbe essere girata, ad esempio perché particolarmente divertente, dal ricevente ad altre persone, così moltiplicando ulteriormente gli effetti della diffamazione. Un altro modo di ledere la altrui reputazione on-line consiste nel pubblicare il messaggio diffamatorio, casomai corredato di foto, filmati e quant’altro, in una bacheca elettronica, in una chat room, o in un forum di discussione. E’, inoltre, addirittura possibile creare un sito appositamente per pubblicare in rete materiali che diffamano una determinata persona e con ciò renderli visibili a qualunque utente che si collega alla rete da ogni parte del mondo.
Nessun mezzo “di comunicazione” tradizionale avrebbe consentito di realizzare diffamazioni tanto lesive della reputazione altrui . Infatti, sino a qualche anno fa, la diffamazione costituiva un illecito, per lo più, contestato a giornalisti o, comunque, ad operatori “dell’informazione” . Oggi, invece, come dimostra la giurisprudenza più recente , grazie alla natura bivalente di Internet – che funge tanto da mezzo di comunicazione, quanto di informazione – chiunque può compiere diffamazioni con effetti diffusi in tutto il mondo, senza subire controlli e censure e, molto spesso, per quanto sopra detto, in forma del tutto anonima . Per non parlare dei danni che è possibile ingenerare nell’altrui sfera giuridica attraverso l’invio di posta indesiderata, contenente materiali offensivi o, in ogni caso, dannosa perché, ad esempio, destinata ad intasare la casella di posta elettronica del ricevente . Tutto ciò pone drammaticamente all’ordine del giorno la questione, che non è possibile indagare in questa sede, circa il controllo delle attività compiute on-line.
Un’ultima annotazione riguarda la possibilità che il diritto alla riservatezza personale – e cioè il diritto a che la propria vita privata rimanga avvolta in un alone di segretezza – venga lesa attraverso l’uso di videocamere digitali collegate alla grande rete, di sistemi di sicurezza a circuito chiuso, o di telefonini in grado di ritrarre immagini e spedirle in tempo reale ad un altro telefonino o ad un computer. Quest’ultima tecnologia, che rappresenta la più recente novità lanciata sul mercato della telefonia mobile, consente a chiunque di improvvisarsi giornalista d’assalto quando, anche per coincidenze casuali, si dovesse trovare in condizione di ritrarre personaggi più o meno famosi in situazioni reputate interessanti. Già questa osservazione meriterebbe una certa attenzione, visto che trasformare gli utenti di una tecnologia diffusa come il telefonino in potenziali paparazzi non appare operazione del tutto neutrale, prima dal punto di vista sociologico, e poi giuridico. Ma c’è di più. Infatti, anche chi non volesse improvvisarsi giornalista, potrebbe ledere la altrui riservatezza inviando una immagine ripresa con il proprio telefonino, nella quale, accidentalmente, compaiono estranei che non desiderano essere ritratti.
Anche tal ultima questione è, senza dubbio, meritevole di essere approfondita al fine di ricevere un corretto inquadramento giuridico ed essere disciplinata. Tutte le considerazioni sin qui svolte dimostrano, infatti, che, a fronte dell’evoluzione tecnologica in atto nel campo della comunicazione e dell’informazione, mentre il valore economico dell’immagine, del nome e della reputazione – intesi come beni – aumenta sempre di più, la tutela dei diritti della personalità si va, per molti versi, affievolendo . In particolare, sempre più esposto appare il diritto alla riservatezza individuale ed alla privacy sui dati personali, e tuttavia pare il caso di chiedersi se questo processo sia realmente inarrestabile. In altre parole, occorre domandarsi se la nostra società ha realmente deciso di abbandonare il principio del bilanciamento tra valori costituzionali di pari rango, a tutto vantaggio della libertà di cronaca e di pensiero, ovvero se la situazione attuale sia destinata ad essere corretta da interventi normativi.
La sostanziale inefficacia di cui sembrano soffrire le norme di stampo tradizionale quando vengono applicate a fattispecie riguardanti Internet, in ogni caso non induce all’ottimismo, ed anzi sembra confermare le tesi filosofiche, per certi versi catastrofiste, secondo cui, attualmente, nell’età che da essa prende il nome , la tecnica avrebbe definitivamente realizzato quella inversione di ruoli con l’uomo e con il diritto, che, infatti, non sarebbe più in grado di regolarla . Tuttavia, i recenti sforzi legislativi che si registrano da una sponda all’altra dell’oceano, suggeriscono di non accettare passivamente tali previsioni .
8. – Le identità dell’internauta tra tutela virtuale della personalità “reale” e tutela reale della personalità “virtuale”.
Come si è tentato di chiarire nel corso dei precedenti paragrafi, Internet è un mondo fatto di dati, dove nulla esiste se non nella misura e nel modo in cui è rappresentato in forma digitale. Internet sublima il valore delle “immagini” (sia nel senso classico di «ritratto», sia nel senso più moderno di “profilo ideale” della persona o delle cose) in quanto la realtà che trova spazio in rete non è altro che riproduzione o simulazione di entità fisiche che restano estranee rispetto alla rete stessa. Tali considerazioni, che riguardano in prima battuta le cose, possono – e anzi devono – essere allargate alle persone.
Si è già avuto modo di osservare che la c.d. identità informatica è uno dei portati più importanti della tecnologia digitale . Essa non nasce con Internet, in quanto preesiste alla rete, bensì, come la sua denominazione rivela, con l’informatica. La sua genesi è rintracciabile nelle prime forme di elaboratori elettronici impiegati per operare su dati riferibili agli esseri umani. Attraverso tali applicazioni il soggetto viene “informatizzato”, nel senso che a lui viene data un’identità insieme concisa, completa e ubiqua ; il limite di tale vicenda consiste nella fissità e nella frammentarietà della percezione del soggetto, che non viene più avvertito per quello che realmente è o è diventato, ma per quello che risulta dagli archivi in cui i suoi dati, casomai non completi o non del tutto aggiornati, vengono conservati (si parla anche di spersonalizzazione).
Con l’avvento di Internet la situazione cambia radicalmente, in quanto il modello di informatizzazione del soggetto viene praticamente sovvertito dalla circostanza che l’individuo in rete è costantemente presente con tutta la sua personalità e con la sua identità, che egli può, però, decidere di nascondere parzialmente o totalmente . Ogni individuo in rete, moltiplicando gli scambi e le attività, automaticamente aggiorna in tempo reale i dati contenuti nelle moderne banche dati digitali che sono “specchio fedele” delle preferenze che egli ha manifestato in occasione della più recente visita ad un certo sito o del compimento dell’ultima operazione cibernetica. Tutto ciò fa sì che il soggetto non sia più percepito come predeterminato, e cioè come risultato di una somma di dati o di una operazione statistica, bensì come entità in continuo divenire. In altre parole, l’identità telematica – da questo punto di vista – è più vicina a quella reale di quanto non lo fosse quella informatica, il che fa di Internet un luogo privilegiato di rappresentazione del soggetto e delle sue preferenze, in tutte le sfumature della sua dimensione pubblica e privata.
Esiste, tuttavia, un problema non secondario. Il soggetto in Internet opera spesso senza tener conto di dati reali , e cioè di dati immediatamente appartenenti alla realtà atomistica, e finisce – tra le altre cose – per emanciparsi dalla sua identità fisica, dal suo corpo, dalla sua condizione sociale e giuridica , da ogni freno inibitorio dovuto alla consapevolezza di essere tenuto a rispondere delle proprie azioni. Ciò può rendere – e il fenomeno appare molto diffuso – la personalità che il navigatore sviluppa in rete profondamente diversa da quella che lo stesso soggetto mostra di avere fuori dalla rete. Inoltre, il singolo utente in rete può manifestare – più o meno volontariamente – anche più di una personalità, e, in definitiva, più di una identità . Il dubbio, per il giurista, è se queste identità, ulteriori rispetto all’identità sviluppata fuori dalla rete , possano essere tutelate dall’ordinamento giuridico, quando – ad esempio in una comunità cibernetica costituita dagli utenti di una chat room – un certo navigatore si sia da lungo tempo conquistato una certa “fama”, che non corrisponde alla sua condizione reale, e cioè la sua condizione fuori da Internet, e che potrebbe finanche non corrispondere alla “fama” di cui lo stesso utente gode in rete fuori da quella singola comunità ristretta.
Il discorso è simile a quello precedente svolto a proposito del nome e dello pseudonimo. La questione, come evidente, meriterebbe di essere approfondita e circostanziata, ma, considerata l’impossibilità in questa sede di dilungarsi ulteriormente sul punto, giova chiudere osservando esclusivamente che in Internet, se, da un lato, è possibile ledere in vari modi i diritti della personalità (che potremmo definire) “reale” altrui, spesso senza rispondere – per le ragioni diffusamente spiegate supra – di tali violazioni, dall’altro, è concesso creare personalità virtuali che, in presenza di determinati presupposti, vengono tutelate in forza delle c.d. norme di autogoverno della rete. Queste ultime consentono, ad esempio al moderatore di un news group o di una chat, di sanzionare l’autore di affermazioni dannose per la reputazione o l’onore altrui, negandogli la possibilità di continuare ad utilizzare il servizio in questione o espellendolo dalla comunità cibernetica in cui l’illecito è commesso. Quasi a dire che in Internet, mentre i diritti della personalità tradizionalmente intesi non hanno una tutela effettiva, paradossalmente (ma il paradosso è solo apparente ), i diritti della personalità, che abbiamo definito virtuale, ricevono una protezione spontanea e, per molti versi, efficiente e, dunque, reale.